È in discussione in questi giorni la protesta di Alfredo Cospito, l’anarchico abruzzese condannato per alcuni attentati e per il reato di tentata strage ai danni dello Stato che da ottobre è in sciopero della fame per contestare il regime di 41-bis a cui è stato sottoposto. Stessa condizione di detenzione che è stata stabilita anche per Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio dopo trent’anni di latitanza, che si trova rinchiuso nel carcere dell’Aquila. Ma cos’è il 41-bis e cosa prevede?
Il regime carcerario 41-bis, chiamato anche “carcere duro”, è una tipologia di detenzione particolarmente rigida che viene destinata ad una ben precisa categoria di criminali, considerati troppo pericolosi a causa dei loro legami con la criminalità organizzata. Tra questi ci sono gli individui condannati per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso o reati di terrorismo. Ma anche per delitti di pedopornografia, tratta di esseri umani, acquisto o alienazioni di schiavi, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Questo genere di condanna è stato introdotto in Italia nel 1986 e, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio nel 1992, è stato esteso ai condannati per mafia. L’obiettivo era quello di evitare che i prigionieri mantenessero contatti con le organizzazioni criminali di cui erano parte, continuando quindi a delinquere da dentro il penitenziario. Era stato ideato come misura momentanea in un periodo in cui lo Stato era minacciato da organizzazioni ostili, ma dal 2002 è diventato un istituto permanente.
Spesso il regime 41-bis viene confuso con l’ergastolo ostativo. Il carcere duro però non è una condizione definitiva: ogni due anni può essere rivalutata e revocata, se i motivi che la giustificano vengono meno. Invece l’ergastolo ostativo è una pena detentiva a vita che toglie ai condannati la possibilità di accedere ai cosiddetti “benefici penitenziari”, come la semilibertà, i permessi premio e così via.
Secondo le disposizioni dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, i detenuti sottoposti a tale regime speciale devono “essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque in sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto”. Chi è soggetto a questa condizione detentiva non ha accesso agli spazi comuni del carcere ed è recluso in una cella singola in cui è presente solo un letto, un tavolo ed una sedia inchiodata al pavimento. L’ora d’aria è limitata a due ore al giorno (rispetto alle quattro degli altri detenuti) e avviene in gruppi di non più di quattro persone. Inoltre, in casi eccezionali, la Corte costituzionale può statuire per il criminale una sola ora d’aria e in completo isolamento. Il prigioniero è sorvegliato 24 ore su 24 dalla Polizia penitenziaria e i contatti con le guardie carcerarie sono ridotti al minimo. Anche se in 41-bis, il detenuto ha ovviamente diritto a ricevere le cure mediche di cui ha bisogno in carcere e quando è necessario può essere scortato in ospedale.

Questa condizione detentiva prevede che i colloqui siano ridotti a uno solo al mese di un’ora ed esclusivamente con i familiari, separati da un vetro che impedisce qualsiasi contatto fisico (gli altri detenuti hanno diritto a sei ore al mese e possono avere contatti fisici). L’obbligo del vetro divisorio può essere evitato solo se stabilito dal giudice e solo in presenza di minori di 12 anni. Inoltre, unicamente chi non sfrutta i colloqui può essere autorizzato ad effettuare una telefonata al mese di dieci minuti (i normali detenuti hanno diritto a una telefonata alla settimana). Sia i colloqui che le telefonate con i familiari vengono registrati e ripresi dalle telecamere. I colloqui con l’avvocato difensore, invece, non presentano condizioni di durata o numero e la Corte costituzionale di recente ha decretato l’illegittimità della censura della corrispondenza tra detenuti del 41-bis e i propri avvocati. La posta e i pacchi però vengono comunque sempre controllati scrupolosamente sia in entrata che in uscita.
Sono anche previsti severi vincoli per quanto riguarda il denaro che i carcerati possono avere a propria disposizione sul conto nell’istituto penitenziario e per gli oggetti personali che possono tenere dentro la cella. Per esempio, i detenuti in 41-bis non possono essere in possesso neanche di libri e giornali.
Ma perché il 41-bis è controverso? Il tema negli anni ha sollevato diverse critiche e dibattiti. La notevole asprezza del carcere duro ha aperto una discussione (anche tra gli stessi giuristi) riguardo la sua legittimità: chi lo critica sostiene che questo non rispetti i diritti fondamentali dei detenuti. Ma sia la Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) che la Corte costituzionale italiana non si sono mai espresse contro il provvedimento e non ne hanno mai decretato l’illegittimità.