Il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato una nuova ordinanza per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con la quale ha adottato le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero da situazioni di necessità o per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza.
Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione di residenza, (modulo autocertificazione per viaggiare);
A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per l’acquisto di generi alimentari e farmaci, per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali, per adempiere ai doveri di responsabile di nucleo di famiglia o comunità,
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato dopo aver contattato il proprio medico curante di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, (quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e videolottery, sale bingo, discoteche e locali assimilati, circoli privati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
e) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
f) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 06:00 alle ore 18:00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Le attività di ristorazione, e specificamente le pizzerie e i ristoranti, dalle ore 18:00 potranno effettuare unicamente preparazione pasti e consegna a domicilio ad opera di dipendenti delle suddette attività con modalità tali da assicurare il rispetto della distanza non inferiore ad 1 metro tra l’acquirente e l’addetto alla consegna.
g) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. ln presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
Nel commercio effettuato a mezzo di distributori automatici dovrà esser costantemente presente un addetto con compito di assicurare la distanza minima di un metro tra i clienti dell’attività e la sanificazione dei distributori: le suddette attività osserveranno gli orari di esercizio di ristoranti e bar;
h) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
ln presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
i) Data l’impossibilità di assicurare la distanza di almeno un metro tra coloro che accedono alle aree mercatali sono temporaneamente sospesi i mercati che si svolgono in piazze e negli spazi all’aperto;
l) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. ln tutti tali casi, le associazioni e (e società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
m) i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni;
n) l’accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti.
Ai fini della tutela della salute pubblica si raccomanda:
Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all’aperto o al chiuso, durante le ore di apertura, di garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l’esercente di attività commerciali dovrà collocare, sia all’ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa dispositivi erogatori di sanificatore a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell’esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.
Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all’ingresso che all’interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8/3/2020; sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informano sull’obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.