Olbia, le ordinanze per il Capodanno

Musica fino alle 4 del mattino, divieto di vendita ed utilizzo di petardi e mortaretti e divieto di consumo, detenzione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine

Una veduta di Olbia

«Fermento ad Olbia in attesa della grande festa del 31 dicembre, per brindare al 2024 con due grandi artisti: Zucchero Sugar Fornaciari, fino a mezzanotte, e il dj set di Salmo, a seguire – ha dichiarato il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – .Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha emesso le ordinanze necessarie a garantire la sicurezza, ma anche a consentire di prolungare i festeggiamenti un po’ di più rispetto agli altri giorni dell’anno».

Con l’ordinanza numero 83/2023, la notte del 31 dicembre i pubblici esercizi potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta fino alle ore 04:00 del mattino. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita all’esterno e negli ambienti abitativi.

L’ordinanza numero 81/2023 vieta in tutto il territorio comunale il consumo, la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine, dalle ore 19:00 del 31 dicembre e fino alle ore 07:00 del 1° gennaio. I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando l’utilizzo della plastica.

Dalle ore 17:00 del 30 dicembre e fino alle ore 24:00 del 1° gennaio, con l’ordinanza 82/2023, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici (mortaretti, petardi e simili). Nello stesso arco di tempo, ad eccezione dei soggetti legittimati al possesso ed all’uso degli stessi, è fatto divieto di utilizzare su area pubblica articoli pirici di qualsivoglia natura. I fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici, scoppiettanti, crepitanti, fischianti, ad eccezione dei manufatti ad esclusivo effetto luce, se conformi alle normative vigenti, potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di aree private e senza recare alcun disagio a persone ed animali.

Exit mobile version