L’Aula della Camera ha approvato l’articolo 10 del Ddl Sicurezza del Governo che introduce nell’ordinamento il nuovo reato di “Occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”.
Viene introdotto nel Codice Penale l’articolo 634-bis: carcere da due a sette anni per chi commette il reato.
Il nuovo articolo così recita: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. Si procede d’ufficio “se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.
L’articolo 10 del ddl sicurezza, approvato dall’aula della Camera durante l’esame degli emendamenti, introduce poi l’articolo 321-bis del Codice Penale, (“Reintegrazione nel possesso dell’immobile”): su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale.
Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui” (il nuovo 634-bis), espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato per le verifiche del caso.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, denunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
La reintegrazione nel possesso perde efficacia se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante.
Fonte Agenzia DIRE.it