Coronavirus: nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale di Sassari per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19

Sassari, Palazzo Ducale

Sassari, Palazzo Ducale

Conformemente a quanto sancito nel DPCM 11 marzo 2020 il sindaco Gian Vittorio Campus oggi, 12 marzo 2020, ha firmato una nuova ordinanza per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con la quale ha adottato le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero da situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione, residenza.

Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione di residenza (modulo autocertificazione);

A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di farmaci, per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali, per adempiere ai doveri di responsabile di nucleo di famiglia o comunità.

Allo scopo di scoraggiare la frequentazione immotivata delle aree pubbliche si dispone la chiusura dei parchi pubblici e delle aree cani.

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato, dopo aver contattato proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e videolottery, sale bingo, discoteche e locali assimilati, circoli privati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

e) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);

f) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche all’interno di gallerie e Centri commerciali. Sono autorizzate, unicamente, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato che negli esercizi commerciali della media e grande distribuzione, anche all’interno di centri commerciali, purché sia consentito l’accesso, esclusivamente, alle suddette attività.

In particolare, sono autorizzate le sottoelencate attività commerciali:

Restano, inoltre, aperte le sottoelencate attività che erogano servizi alla persona:

Le attività commerciali aperte ai sensi del presente provvedimento dovranno assicurare efficaci misure di contingentamento della clientela; inoltre, all’interno delle aree di vendita dovrà assicurarsi il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra i clienti e tra i clienti e i dipendenti.

Il titolare dell’attività dovrà assicurare che le persone in attesa di entrare nell’esercizio commerciale stiano tra loro a una distanza non inferiore a un metro.

L’esercente di attività commerciali dovrà collocare dispositivi erogatori di sanificatore a disposizione dei clienti, sia all’ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell’esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.

Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all’ingresso che all’interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8/3/2020; sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informano sull’obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

In presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Nei punti di vendita di generi alimentari effettuata a mezzo di distributori automatici dovrà esser costantemente presente un addetto con compito di assicurare la sanificazione dei distributori e la distanza minima di un metro tra i clienti dell’attività.

g) data l’impossibilità di assicurare la distanza di almeno un metro tra coloro che accedono alle aree mercatali, sono temporaneamente sospesi i mercati che si svolgono in piazze e negli spazi all’aperto;

h) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e assimilati.

È sospesa qualsivoglia attività nei circoli ricreativi, sociali e culturali, associazioni (escluse le associazioni di protezione civile, di soccorso, religiose, di assistenza).

È consentita, unicamente, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio; è fatto obbligo ai dipendenti delle suddette attività di adottare modalità di consegna tali da assicurare il rispetto della distanza non inferiore a 1 metro tra l’acquirente e l’addetto alla consegna.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di aree di servizio e di rifornimento di carburante extra urbane, le aree di servizio all’interno del territorio urbano devono sospendere qualsiasi attività di somministrazione che non avvenga attraverso distributori automatici.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della stazione ferroviaria, di strutture ospedaliere, di caserme e di pubbliche amministrazioni. È consentito il servizio di catering svolto in forma professionale.

i) Sono sospese le attività di acconciatore/parrucchiere, barbiere, estetista, centri benessere e assimilate.

Sono assicurati i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Sono assicurate le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

All’interno di attività florovivaistiche che commercializzano anche prodotti del settore agricolo/zootecnico potrà proseguire, unicamente, l’attività rivolta a soddisfare le richieste di prodotti afferenti il settore agricolo/zootecnico.

Si sottolinea l’obbligo per tutti di assicurare il rispetto della distanza interpersonale non inferiore a 1 metro nei rapporti interpersonali.

I datori di lavoro dovranno assicurare la presenza, sia negli ambienti dedicati esclusivamente ai dipendenti sia nelle aree destinate a ricevere l’utenza, di un numero adeguato di erogatori di gel igienizzante.

l) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

È altresì sospesa qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all’aperto in luoghi pubblici.

m) i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla Sola presenza degli sposi e dei testimoni;

n) l’accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti.

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p.

Cessa di produrre effetti l’ordinanza n.10 del 9 marzo 2020.

Exit mobile version