Porto Torres. Il sindaco Massimo Mulas ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto assoluto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici, dalle ore 14:00 di oggi e sino alle ore 23:59 del 6 gennaio 2024, su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana.
Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. È vietato inoltre condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.
Si raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di porgere la massima attenzione e ogni precauzione utile e necessaria nell’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili.
Inoltre di evitare il lancio dei predetti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico in particolare in prossimità di uffici pubblici , luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza, di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro, di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.
Ai proprietari di animali d’affezione, si raccomanda di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.
Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata.
La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso tra €25 a €500.
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell’art. 650 C.P., sia per l’accertamento di tutte le responsabilità.
