Olbia. Mercoledì 5 ottobre p.v. si disputerà allo stadio comunale Bruno Nespoli la partita di Coppa Italia Olbia-Torres Sassari.
«In occasione del derby si prevede l’afflusso di un numero elevato di spettatori e la possibile presenza nell’area adiacente o limitrofa allo stadio di una rilevante concentrazione di tifosi. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Occorre garantire che la partita si svolga correttamente contenendo i possibili disordini, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’incontro, evitando il più possibile nella zona esterna dello stadio il consumo degli alcolici e dei superalcolici, il cui abuso in questi contesti può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché prevedere il divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande».
L’ordinanza prevede quindi che nel raggio di 500 metri dall’impianto sportivo sede dello svolgimento dell’incontro di calcio il giorno 5 ottobre 2022, dalle ore 18:00 alle ore 02:00:
- divieto di detenzione e consumo, nonché di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante;
- divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, di plastica, in contenitori tetra brik che possano costituire pericolo;
- divieto di consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, di plastica, in contenitori tetra brik e in qualsiasi altro contenitore che possa essere utilizzato impropriamente.
- i pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare le bevande da asporto consentite (analcoliche) esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.
- è vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere nell’area indicata, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile.
Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis comma 1 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.