Il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha firmato oggi una nuova ordinanza contenente nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del Virus COVID-19.
- Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze n. 12 del 12 marzo 2020, n.13 del 20 marzo 2020, n. 14 del 23 marzo 2020, n.15 del 26 marzo 2020 nelle parti in cui non contrastano col presente provvedimento;
- a parziale rettifica dell’ordinanza sindacale n. 15 del 26/03/2020 si specifica che quanto indicato al punto 1 lettera b) deve intendersi che il personale dipendente che opera a contatto con l’utenza nelle attività commerciali, nelle imprese erogatrici di beni e/o servizi, negli studi professionali deve obbligatoriamente indossare mascherine protettive e guanti, mentre negli ambienti di lavoro che non prevedono il contatto dei dipendenti con l’utenza, i datori di lavoro devono attenersi al rispetto dei contenuti del protocollo di cui all’art. 2, comma 3 del DPCM del 23/03/2020.
- tra le comprovate esigenze che permettono di spostarsi dalla propria abitazione vi è compresa l’azione dei volontari, iscritti ad associazioni di assistenza laiche e religiose, rivolta ad offrire supporto alle persone fragili; Tali attività di volontariato devono essere svolte in coordinamento con la protezione civile comunale e ciò allo scopo di realizzare azioni organiche e condivise;
- in via eccezionale e temporanea i titolari di veicoli adibiti al servizio TAXI o NCC potranno effettuare il trasporto di generi alimentari e di beni di prima necessità dalle attività commerciali all’abitazione del consumatore, previo accordo tra i titolari degli esercizi commerciali e i titolari di licenza NCC E TAXI che aderiscono all’iniziativa: il corrispettivo del trasporto dovrà essere predeterminato e le tariffe dovranno rispondere a parametri di equità e ragionevolezza;
- lo smaltimento delle mascherine e dei guanti utilizzati dalla popolazione per proteggersi deve essere fatto utilizzando buste trasparenti ben chiuse, da smaltire nel secco residuo;
- con specifico riferimento al regime sanzionatorio, a far data dal 26 marzo 2020 si applicano le norme di cui all’art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall’art. 3 del suddetto Decreto;