Il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha firmato una nuova ordinanza contenente nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del Virus COVID-19.
Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze n. 12 del 12 marzo 2020 e n. 13 del 20 marzo 2020; in particolare:
È confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio anche all’interno di gallerie e centri commerciali.
Sono autorizzate, unicamente, le attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno di centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente alle suddette attività.
Resta confermata la sospensione delle suddette attività la domenica.
La domenica potranno restare aperte le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie ma unicamente per la vendita di generi di monopolio, escluse le scommesse.
Inoltre, sono autorizzate nei giorni feriali e prefestivi le attività commerciali al dettaglio di cui all’ordinanza sindacale n. 12 del 12 marzo 2020 e agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.
ln particolare, sono autorizzate le sottoelencate attività commerciali:
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri esercizi di alimentari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio in esercizi, specializzati e non, di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT); commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- farmacie, parafarmacie;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Restano, inoltre, aperte le sottoelencate attività che erogano servizi alla persona:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.
È sospesa l’attività ambulante itinerante, ad eccezione della distribuzione di acqua potabile a mezzo autobotti previa autorizzazione.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.3.2020. Sono autorizzate le attività professionali.
Nel comparto dell’erogazione di servizi sono autorizzate, in particolare, le attività di assistenza sociale residenziale e non residenziale, le attività alberghiere e ricettive assimilabili, servizi postali e attività di corriere, attività di pulizia e disinfestazione, installazione impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazioni, manutenzione e riparazione di autoveicoli (anche il commercio di parti e accessori di veicoli), servizi di vigilanza privata, attività di call center, attività di riparazione e manutenzione computer, di telefoni, di elettrodomestici per la casa, attività di lavoro domestico, pulizie condominiali e babysitting.
Si conferma il divieto di spostarsi dalla propria abitazione, è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, ovvero da comprovate necessità.
È vietata qualsivoglia forma di attività sportiva, fisica e motoria all’aria aperta e, inoltre, sono vietate le passeggiate; questa necessità è dettata dalla particolare condizione di criticità che si è registrata nel territorio comunale nei giorni in cui le suddette pratiche erano consentite, ovvero la concentrazione sulle strade di un numero costantemente critico di persone e gli assembramenti di sportivi nelle aree in cui solitamente si corre. Tra le comprovate necessità è compreso l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; a questo proposito resta inteso che un solo componente del nucleo familiare potrà spostarsi dalla propria abitazione per fare la spesa; si raccomanda, inoltre, di limitare gli spostamenti per i suddetti acquisti.
In ottemperanza alla nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente – prot. 19964 del 23 marzo 2020, è vietata “la conduzione hobbistica di orti, vigneti e ortofrutticole in genere, in attualità di coltura e per gli interventi agronomici non rinviabili”.
È ammesso lo spostamento per la cura degli animali di proprietà.
Le persone senza fissa dimora dovranno trovare un luogo privato in cui dimorare; qualora questa possibilità non fosse realizzabile per indisponibilità di luoghi di provata dimora, i soggetti senza fissa dimora potranno spostarsi e stazionare sulle aree pubbliche in numero non superiore a due, conservando la distanza nei rapporti interpersonali non inferiore ad un metro.
È assolutamente vietato, anche per le suddette persone, consumare in strada bevande alcoliche e sostare nelle aree prospicienti le attività commerciali, specie le rivendite di generi alimentari e di beni di prima necessità; E assolutamente vietato l’accattonaggio.
Con specifico riferimento al comparto della ristorazione, restano in vigore le disposizioni di cui all’ordinanza n. 12 del 12 marzo 2020, ovvero sono consentiti, unicamente, la consegna a domicilio e i servizi mensa.
Conformemente al disposto di cui al DPCM 22 marzo 2020 è fatto divieto alle persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, fatte salve le comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero i motivi di salute.