Animali riconosciuti come esseri senzienti: approvata la storica “Legge Brambilla”

Con l’introduzione del Titolo IX bis nel Codice penale, pene più severe per chi maltratta, uccide o sfrutta gli animali

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Il Parlamento ha approvato in via definitiva una riforma attesa da oltre vent’anni: la cosiddetta “legge Brambilla”, che introduce nel Codice Penale il Titolo IX bis, dedicato ai delitti contro gli animali. Una svolta normativa che riconosce finalmente gli animali come esseri senzienti e non più meri oggetti del “sentimento dell’uomo”, spostando il centro della tutela direttamente sulla vittima del reato.

La nuova disciplina prevede un inasprimento delle pene per i principali reati contro gli animali. Per l’uccisione (art. 544-bis) sono previste pene da sei mesi a tre anni, con multa da 5.000 a 30.000 euro, che possono salire a quattro anni e 60.000 euro nei casi più gravi, come sevizie o sofferenze prolungate volontariamente. Il maltrattamento (art. 544-ter) viene punito con reclusione fino a due anni e multa fino a 30.000 euro.

Per chi organizza spettacoli o manifestazioni con sevizie (art. 544-quater), la pena va da quattro mesi a due anni, con multa tra 15.000 e 30.000 euro. Più severi i provvedimenti per chi organizza combattimenti o competizioni non autorizzate (art. 544-quinquies): da due a quattro anni di reclusione e multa tra 50.000 e 160.000 euro per i promotori, mentre anche i partecipanti rischiano fino a due anni di carcere e 30.000 euro di multa. Chi effettua scommesse, pur non organizzando direttamente i combattimenti, è sottoposto alle stesse pene.

L’uccisione o il danneggiamento di animali altrui (art. 638) diventa perseguibile d’ufficio, con pene da uno a quattro anni di reclusione, applicabili anche a singoli bovini o equidi. Per il traffico di cuccioli, le pene vanno da quattro a diciotto mesi, con multe tra 6.000 e 30.000 euro. In caso di ripetute violazioni, è prevista la revoca definitiva dell’autorizzazione all’attività per aziende o trasportatori coinvolti.

Il testo interviene anche sul tema dell’abbandono e della detenzione in condizioni incompatibili (art. 727), con arresto fino a un anno e ammenda tra 5.000 e 10.000 euro. Se l’abbandono avviene su strada, le sanzioni aumentano ulteriormente, accompagnate dalla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Per l’uccisione o la detenzione di animali di specie protette (art. 727-bis) sono previste sanzioni penali, così come per la distruzione di habitat in siti protetti (art. 733-bis).

Viene introdotto, inoltre, un divieto nazionale di tenere i cani alla catena, con sanzioni amministrative tra 500 e 5.000 euro. Le aggravanti generiche, valide per tutti i reati, prevedono un aumento di pena fino a un terzo se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali o diffusi tramite strumenti digitali.

Dal punto di vista procedurale, la legge vieta l’alienazione o l’abbattimento degli animali oggetto di procedimento, anche se non sequestrati formalmente. Le associazioni riconosciute potranno chiedere l’affido definitivo degli animali sequestrati, versando una cauzione decisa dal giudice. Tali associazioni ottengono anche nuovi poteri processuali, come la possibilità di impugnare provvedimenti e sequestri.

Le misure di prevenzione del codice antimafia, come la sorveglianza speciale e l’amministrazione giudiziaria dei beni, si estendono a chi è dedito abitualmente al traffico di cuccioli o ai combattimenti tra animali. Un’ulteriore norma, a contrasto del randagismo, esonera dal pagamento della sanzione chi adempie volontariamente all’obbligo di identificazione, prima che la violazione venga contestata.

Per Michela Vittoria Brambilla, promotrice della riforma e presidente della Lega Italiana per i Diritti degli Animali, si tratta di un cambiamento di prospettiva che pone l’Italia tra i Paesi che riconoscono agli animali un’autonoma dignità giuridica. La riforma, sottolinea, consente finalmente di colpire con maggiore efficacia chi infligge sofferenze agli animali e attribuisce un valore concreto alla loro tutela giuridica.

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